Seggiolino bici per bimbi: normativa e consigli. Porta i bimbi in bici con te, scegli la sicurezza ed i seggiolini per bici omologati. Esistono una o più soluzioni adatte al trasporto dei bambini in bicicletta? Ovviamente si e tale post è dedicato a tutti coloro che abitualmente si spostano in bici per piacere e per esigenze quotidiane ma non si sono mai posti fino a tale momento il problema del trasporto sui velocipedi di altre persone che non fossero in primis loro stesse; e questo avviene tipicamente fino a quando non nasce un bambino in famiglia.
Ovviamente, il fatto di avere una famiglia più numerosa non deve impedire di continuare ad avere le sane abitudini di prima, tipicamente quella di spostarsi in bicicletta. Esiste una normativa del codice della strada che regola il trasporto di bambini di diverse età in bici? E se sì, quali sono gli accessori per bici consentiti e consigliati al proposito? A tutto ciò ed ad altro ancora proveremo a rispondere a breve nel post indicando le regole e gli strumenti migliori per coltivare la sana routine della bike quotidianamente e magari durante le vacanze.
In realtà lo spunto nasce anche da un fatto occasionale avvenuto mesi or sono e che ha riguardato un’amica: il suo bimbo di pochi anni seduto su un seggiolino anteriore della bici guidata dal nonno ha avuto un piccolo incidente, per fortuna niente di grave al volto ai denti da latte ed al mento ma, le cui cause sono da ricercarsi nel mancato rispetto e conoscenza (e per carità anche da un po’ di sfortuna) di alcune accortezze sul trasporto dei bimbi in bici e della scelta di un accessorio sbagliato per la taglia del bambino stesso. E’ proprio il caso di dire che il diavolo spesso si nasconde nei particolari e per fare una cosa giusta spesso si completa l’esatto opposto.
Bambini in bicicletta: cosa dice il codice della strada sulle bici con seggiolino
L’articolo 68, comma 5 del Codice della Strada dice tra le altre cose che i velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento di esecuzione del codice stesso.
Il regolamento di esecuzione all’articolo 225 detta le regole sulle “Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi”. Se il codice della strada ci evidenzia come sui velocipedi sia consentito solo a maggiorenni il trasporto di bambini fino ad otto anni di età per quanto concerne le caratteristiche costruttive:
- L’attrezzatura idonea, ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del Codice, al trasporto di un velocipede di un bambino fino a otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da:
- sedile con schienale,
- braccioli,
- sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino
- I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.
- Il seggiolino è realizzato e predisposto per l’installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superiori i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall’articolo 50 del Codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
- Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino o essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
- Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l’ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio e il conducente, e che sono idonei al trasporto dei bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest’ultimo caso, l’interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia a un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio e indicazioni d’uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di suicurezza.
- Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l’uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del Codice, nonchè gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni e indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabililtà, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da Paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell’esercizio della propria attività commerciale.
- Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l’anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da Paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell’esercizio della propria attività commerciale.
- Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purchè la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale prevista per i velocipedi all’articolo 224.
I seggiolini devono essere regolarmente omologati e conformi alla normativa europea EN 14344 e sono comunemente divisi in seggiolini per bambini anteriori e posteriori a seconda della parte del telaio su cui vengono fissati. Gli anteriori devono reggere un peso fina a 15 kilogrammi massimo (che è la massa maggiore supportabile anteriormente per legge) mentre per i posteriori c’è un valore massimo di età il cui limite è 8 anni. Tutti i seggiolini non possono superare i limiti di dimensione fissati dall’ art. 50 del codice ella strada
Il seggiolino non deve inoltre ostacolare la visuale e le possibilità e libertà di manovra del conducente medesimo del velocipede.
Ai comuni seggiolini anteriori e posteriori si sono affiancati negli ultimi anni anche i così detti carrellini che si uniscono alla parte posteriore della bicicletta: sono dotati di cinture di sicurezza e da coperture e/o zanzariere contro le insidie del mal tempo e spesso sono la soluzione migliore per il cicloturista che viaggia con la prole al seguito. Ovviamente anche qui bisogna essere in conformità con i disposti della legge
Alle regole sugli accessori si accompagnano quelle sulla circolazione dei velocipedi stessi; ricordiamo quindi infine che è severamente vietato dal codice della strada:
- trasportare un bambino di età inferiore agli 8 anni per un conducente di velocipede minorenne,
- trasportare un bambino di età inferiore agli 8 anni al di fuori delle prescritte attrezzature (sul sellino o sulla canna della bici)
- sui velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporti di altre persone, oltre al conducente, è possibile trasportare non più di quattro persone adulte, compresi i conducenti, ed è consentito il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età (articolo 68, comma 6 e 7)
Seggiolino bici: anteriore o posteriore. Quale scegliere?
Ovviamente gli aspetti obbligatori da considerare sono quelli di legge: il seggiolino anteriore non va usato se la massa del bambino è superiore ai 15 Kg. E’ un aspetto che non tutte le mamme ed i papà sanno mentre magari si districano meglio sui seggiolini auto di cui conoscono maggiormente la normativa specifica. Ma venendo agli aspetti di funzionalità specifica mi permetto di esprimere qualche parere suffragato da evidenze logiche.
Non sono un amante dei seggiolini anteriori così come in generale dei cestini anteriori :
- spesso sono i primi ad essere usati e con la crescita del bimbo è un errore
- sebbene la posizione agevoli il controllo del conducente sul pargolo che si ha di fronte, ricordo che un peso davanti in prossimità dello sterzo può generare difficoltà nello girare il velocipede stesso che come tutti sanno è sempre in equilibrio precario (“per essere in equilibrio bisogna muoversi e guidare il mezzo”). Questo unito magari a delle gomme non perfettamente in pressione è spesso fonte di possibile pericolo
- ovviamente il seggiolino anteriore ha degli indubbi vantaggi quando il bimbo è piccino perché essendo dotato di scarso equilibrio nonché di una muscolatura del collo poco accentuata , ciò permette di averlo sotto controllo e di fissarlo al meglio e non di portalo quasi come un peso inerte; il fatto di saperlo dietro, non poterlo vedere e sapere come sta armeggiando mani e piedi spesso scoraggia nelle prime fasi questa soluzione che si procrastina fino al raggiungimento del peso limite.
Come in tante cose, ci sono dei vincoli di legge che vanno rispettati ma dopo di che c’è sempre il buon senso di chi poi sulla strada ci pedala e ci guida; pertanto al di là delle opinioni personali tutte le soluzioni del caso vanno bene se adottate nel rispetto delle regole e della sicurezza in ambito circolazione.
Talvolta si è soliti pensare a soluzioni badando di più a comodità ed ergonomicità (un casco, delle bretelle, delle barriere di contenimento per i piedi è ovvio che diano un certo fastidio al bambino) però bisogna anche ricordare che al di là dell’aspetto prettamente legislativo si ha a che fare con creature che non conoscono ancora tutti i pericoli e per di più sono molto curiosi quando non irrequieti. Una soluzione di sicurezza è solo una questione di abitudine; una volta che subentra la routine anche l’iniziale fastidio cessa.
Seggiolino bici: guida alle migliori soluzioni, dalle bici con seggiolino ai rimorchi
- Esistono in commercio decine di marchi e modelli di seggiolini tra cui poter scegliere e come potete vedere sul portale Amazon i prezzi variano dai 25 euro per i modelli più economici come quello nella foto seguente e fino a superare i 200 euro per quelli più evoluti.
- Molto interessanti appaiono anche le soluzioni dei rimorchi per bici portabambino , delle bici con seggiolino che dicevamo sono adatte in particolare per coloro che non vogliono rinunciare all’attività di cicloturismo con tutta la famiglia. La scelta amazon del mese ricade su questo modello molto ben recensito e dal prezzo di 169 euro (più di 600 voti e con media voto 4.4)
- Tuttavia appaiono una buon compromesso rispetto al classico passeggino anche per chi ha dei bimbi piccoli di età simile se non gemelli, visto che la maggior parte di tali rimorchi è biposto. Ovviamente i prezzi dei rimorchi sono più elevati rispetto ai semplici seggiolini per bici ma sono tutt’altro che proibitivi (a partire da 100 euro) per chi decide di investire ed usare tale accessorio.
- Se poi il vostro bambino comincia già ad avere un anno e mezzo, perchè non provare a farlo imparare con una bici senza pedali
Ultime indicazioni sui seggiolini per bambino
Infine qui di seguito vi fornisco alcuni link per effettuare al meglio una ricerca mirata su Amazon, il sito di ecommerce dove potrete acquistare anche seggiolini per bici classiche e non di cui vi ho trattato in questo articolo a ottimi prezzi e con la consueta garanzia “soddisfatto o rimborsato”.
Seguendo i link troverete non solo un’abbondante assortimento di seggiolini per bici anteriori e posteriori di diverse marche e dimensioni ma anche altri prodotti come rimorchi, passeggini, seggiolini classici per auto, bici senza pedali, biciclette per bambini così che possiate valutare le singole schede di prodotto con tutte le caratteristiche e i prezzi.
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A cura di Tullio Grilli
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