Scambio sul posto per risparmiare, non è una promessa ingannevole e neanche da sognatori, non è un’utopia ma un servizio che, di anno in anno in evoluzione e metamorfosi, ci può permettere – dipende da noi – di pagare, al netto, meno. Nello scambio sul posto non centra nulla quella parte di energia prodotta e consumata all’istante, quella non entra in gioco nei calcoli e nel risparmio, il meccanismo che regola il tutto e che dobbiamo imparare a conoscere per capire se fa al caso nostro riguarda solo l’energia elettrica immessa in rete e quella prelevata, dalla rete.
Scambio sul posto: cosa significa
Il servizio di Scambio sul posto è il meccanismo per cui ci è possibile compensare la quantità di energia elettrica che immettiamo ad una certa ora in rete con quella prelevata, sempre dalla rete, in un’ora diversa. Detto così, sembra che lo scambio sul posto non ci tocchi, non possa riguardarci, ma un classico esempio che traduce in quotidianità questo servizio è quello della doccia serale.
Se ho un solare o un fotovoltaico, ma voglio fare la doccia di notte, prima di infilarmi nelle lenzuola, profumata e felicemente stanca? Immetterei energia in rete nella giornata, grazie alla luce del sole che splende, per poi richiederla “in differita”, ore dopo, per scaldare il bagno con una stufetta elettrica. Con lo scambio, “in differita” non è più un problema.
Lo scambio sul posto è un meccanismo previsto per legge e regolato dall’Autorità per l’energia, ad attuarlo c’è il gestore e attuato dal GSE, Il gestore dei servizi energetici, che ha un ruolo importante anche in altri meccanismi per gente meno comune, come ad esempio nei certificati bianchi. Nello scambio sul posto il sistema elettrico diventa un vero e proprio strumento di immagazzinamento virtuale dell’energia prodotta, da noi, e lì immessa, perché non contestualmente auto-consumata, sul momento.
Questa sorta di compensazione, lo scambio sul posto, non avviene ad effetto immediato. Chi beneficia del servizio si trova comunque, quindi, a pagare normalmente bollette che riguardano tutta l’energia prelevata dalla rete, come se non ne avesse mai immessa. Il “Contributo in conto scambio” arriva in un secondo momento e lo valuta il GSE sulla base dei dati ricevuti dal gestore di rete. A questo punto eccoci rimborsati di una parte di ciò che abbiamo già ai tempi pagato in bolletta.
Scambio sul posto: cosa prevede la legge
L’avventura legislativa dello scambio sul posto, è ricca di numerosissimi interventi. In dalla nascita è tempestata di norme e il meccanismo si è evoluto ed affinato a colpi di delibere regolatorie dell’Autorità per l’energia, tutto però è partito dalla legge n. 133/1999. E’ questa che segna la nascita dello Scambio sul posto e lo concepiva come meccanismo da poter usare solo per impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza elettrica non superiore a 20 kW.
Una prima modifica, contenuta nella delibera 28/06, è stata quella di prevedere che lo Scambio sul posto avvenisse attraverso un “saldo fisico” che uguagliasse la differenza tra l’energia elettrica immessa e quella prelevata. Si chiama modalità “net metering” e il risparmio che ho sbandierato all’inizio qui era in moneta energia, non in denaro. Poi le cose sono cambiate, lo scopriremo presto se già non lo sappiamo.
Dal 1° gennaio 2009 è arrivato il TIPS, il “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto“: un passo avanti soprattutto per l’opera di semplificazione del meccanismo che ha comportato. Inoltre anche l’area di interesse si è allargato perché lo Scambio sul posto è andato ad includere anche gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW.
Anche la gestione dello stesso Scambio sul posto è passata, con la stessa delibera, nelle mani del solo GSE mentre prima era in quelle di diversi distributori, in questo modo si ha anche maggiore uniformità su tutto il territorio nazionale.
Come promesso e anticipato, la modalità del “net metering”, il saldo fisico con cui avveniva lo scambio sul posto, è stato archiviato come meccanismo e si è passati all’erogazione del contributo cosiddetto “in conto scambio“. Un contributo da parte del GSE che consiste in un rimborso economico calcolato rifacendosi al gap tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete.
E si estende ancora la varietà di situazioni che vedono lo Scambio sul posto attivo e accessibile. Dopo poco viene infatti esteso agli impianti di generazione a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, solo se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.
Il 20 dicembre 2012 arriva una nuova delibera con parecchie novità valida dal 1° gennaio 2013. Novità che praticamente costituiscono un nuovo TIPS per lo scambio sul posto. Importante passaggio, su privacy e flussi informativi, è l’eliminazione dello scambio, non sul posto, ma di dati contenuti nelle singole bollette.
Viene anche standardizzato il corrispettivo unitario di scambio forfettario, espresso in c€/kWh, e per la quota parte di energia scambiata con la rete viene introdotto un limite massimo per la restituzione degli oneri di rete, un limite definito di anno in anno, ma che c’è.
Le ultime evoluzioni da raccontare ad oggi sullo scambio sul posto, dico prudentemente ad oggi, data l’animata storia legislativa, risalgono al biennio 2014-2015. Di recente, quindi, ancora nuove regole sono andate a modificare il meccanismo di restituzione degli oneri di rete. Tra le ulteriori novità sullo scambio sul posto possiamo ricordare “l’ennesima” dell’ambito di validità: stavolta ad essere inclusi sono gli impianti a fonti rinnovabili con potenza fino a 500 kW, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2015.
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