I rumori molesti in condominio sono una brutta rogna. Indispongono, mettono di cattivo umore, turbano il riposo, penalizzano la salute e non è nemmeno detto che si possa rimediare. Non facilmente almeno.
Ma quando un rumore è molesto? Secondo la legge quando supera la soglia della ‘normale tollerabilità’, tenendo conto delle condizioni dei luoghi. Il regolamento di condominio stabilisce anche degli orari in cui sono da evitare tutte le attività rumorose, e qui c’è poco da discutere. Il vero problema è stabilire cosa sia tollerabile e cosa no fuori dagli orari di riposo.
Chi si sente vittima di rumori molesti in condominio può informare l’amministratore e chiedere che intervenga per porre fine al disturbo. Nel caso i rumori persistano può adire il giudice, il quale può disporre una perizia fonometrica per stabilire l’entità ma anche la causa del rumore.
Se i rumori molesti dipendono dai comportamenti o dale abitudini stravaganti di un vicino che tiene la musica a tutto volume o svolge attività non consentite in ambito domestico, è evidente che lui dovrà essere il destinatario delle istanze. Ma se il rumore molesto è quello dell’ascensore o degli impianti? E se la causa del fastidio sono i cosiddetti ‘muri di cartone’?
In Italia esiste una norma, il Dpcm 5.12.1997, che stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici. In essa sono contenuti i valori minimi e massimi di rumori tra differenti unità immobiliari, rumore esterno, rumore da calpestio e rumore di impianti a funzionamento continuo e discontinuo.
La violazione della disciplina sui requisiti acustici passivi può comportare la condanna del costruttore alla messa a norma dell’immobile e al risarcimento dei danni. E poiché numerose sentenze hanno stabilito che il mancato rispetto del Dpcm 5.12.1997 può causare un deprezzamento del 20% del valore immobiliare, il risarcimento è generalmente di questa entità. E attenzione: direttore dei lavori e progettista possono essere chiamati in causa assieme al costruttore.
Però il Dpcm 5.12.1997 vale solo per gli edifici di più recente costruzione, e anche in questo caso la strada del riconoscimento del danno da rumore legato a negligenze o difetti costruttivi è lunga e tutta in salita. Indipendentemente da ciò, resta il problema del rimedio. Che non è un problema da poco.
Rumori molesti in condominio: i rimedi
Se il problema è di tipo strutturale, cioè dipende dalla mancanza di isolamento acustico nella soletta o nelle pareti o da difetti costruttivi, l’intervento dall’interno è poco risolutivo. Un controsoffitto in abbassamento imbottito di materiale fonoassobente può schermare il rumore aereo, ma funziona poco o niente contro il rumore da calpestio o degli impianti tecnologici. Idem dicasi per le contropareti nel caso i rumori provengano dalle unità immobiliari adiacenti.
Se il fastidio arriva dal piano di sopra, potrebbe darsi che non è stato realizzato il pavimento gallegggiante, un accorgimento che oggi dovrebbe essere la norma. Vericato questo, si potrebbe pensare di realizzarne uno (in effetti l’unico intervento che potrebbe essere risolutivo) ma l’intervento è molto invasivo e comunque va fatto in casa del vicino di sopra.
La posa del parquet abbatte i rumori di qualche decibel, come anche la pavimentazione in linoleum o alla peggio una moquette. Con buona cura e i materiali giusti si possono ottenere buoni risultati. Ma anche questi sono interventi che deve fare il proprietario dell’appartamento soprastante.
Detto chiaramente, chi subisce i rumori molesti in condominio (e magari a sua volta ne produce), non è che possa fare molto per risolvere il problema senza coinvolgere i condomini. Ecco perché le informazioni relative all’impatto acustico del circondario e alla rumorosità dell’immobile andrebbero verificate al momento dell’acquisto o richiesta espressamente in fase di progettazione e realizzazione.
Immagine realizzata dal sito Acusticadellacasa.com