Il nuovo APE, Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici, è una novità importante in tema di risparmio ed efficienza. E dopo la consueta fase transitoria, il documento è diventato uno strumento operativo.
Anche perché dal 1° ottobre 2015 sono ufficialmente in vigore le ‘Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici’ introdotte dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per superare le riserve dell’Unione Europea sull’applicazione in Italia della direttiva UE in tema di efficienza energetica.
Si passa all’azione. Il principale cambiamento introdotto dal nuovo APE è l’aumento da 7 a 10 delle classi di efficienza energetica dell’edificio. Nel nuovo Attestato di Prestazione Energetica, gli edifici sono classificati dalla classe G (la più bassa) alla classe A (la più alta), con quest’ultima però suddivisa in 4 ulteriori livelli: dalla classe A4 (massima efficienza) alla classe A1 (minima efficienza).
Le novità introdotte dal nuovo APE sono come detto l’applicazione delle ‘Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici’ varate dal MiSE. Oltre che il modello da usare, da cui la suddivisione in 4 della precedente classe A, le novità del nuovo APE riguardano alcune regole per la redazione dell’attestato.
Ricordiamo che l’Attestato di Prestazione Energetica è il documento che certifica le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare o di un intero edificio. Tali prestazioni sono calcolate con indicatori di consumo associati a classi di efficienza energetica di appartenenza. L’APE è obbligatorio anche in caso di vendita o di affitto dell’immobile.
Un format unico per gli annunci immobiliari
Il nuovo APE prescrive l’utilizzo di un format unico valido su tutto il territorio nazionale per comunicare in modo chiaro agli utenti le prestazioni energetiche dell’edificio attraverso gli annunci immobiliari in caso di vendita o locazione dell’immobile. A tal proposito, il decreto 26 giugno 2015 dice testualmente: ‘Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all’appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto’.
Chi rilascia l’APE
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 stabilisce che l’Attestato di Prestazione Energetica può essere redatto da:
- tecnici abilitati;
- enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nei settori dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni, accreditati presso l’organismo italiano di accreditamento;
- società di servizi energetici (ESCo – Energy Service Company).
Non sono ammessi attestati ‘a tavolino’. La legge specifica infatti che ‘il soggetto abilitato a redigere l’APE deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione’.