Il nulla osta paesaggistico per il fotovoltaico
In Italia sono molte le cosiddette zone vincolate dove per qualsiasi intervento edile bisogna sottostare a severe regole, anche se si tratta di trasformazioni come l’installazione di un impianto fotovoltaico. In questo contesto si parla spesso di integrazione architettonica del fotovoltaico (piastrelle e tegole fotovoltaiche, fotovoltaico adesivo, rivestimenti fotovoltaici…) con specifiche tecnologie in grado di non “sconvolgere” il paesaggio.
Quando si desidera installare un impianto fotovoltaico su un edificio posto in una zona vincolata da un punto di vista paesaggistico, ambientale o storico artistico, per procedere all’impianto non bisogna limitarsi alla segnalazione presso gli uffici del comune ma bisogna ottenere il nulla osta preventivo dalla rispettiva Soprintendenza competente.
Tale aspetto normativo genera molte difficoltà attuative, tanto che in molti contesti risulta difficile far conciliare la necessità di ricorrere all’energia pulita con quella di preservare i bene paesistici in quanto ci si ritrova spesso di fronte alla negazione del nulla osta da parte della Soprintendenza.
Per fortuna, nel settembre del 2013 è stato depositato un caso storico grazie al quale è possibile rafforzare il diritto di aziende e cittadini a ricorrere alle energie rinnovabili anche nelle cosiddette zone vincolate.
La Sopraintendenza, per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico, deve motivarne l’incopatibilità con il paesaggio e questo non sempre è così facile.
La Sentenza del Tar Veneto per il nulla osta paesistico per un impianto fotovoltaico
La sentenza breve del Tar del Veneto (Sez. II) n. 1104, depositata il 13 settembre 2013 e intitolata ” Congruenza dei pannelli fotovoltaici con il paesaggio circostante” tira un po’ d’acqua ai mulini di installato e utenti residenti nelle zone vincolate che necessitano del nulla osta per procedere all’impianto di un tetto fotovoltaico.
La sentenza è nata in risposta al ricorso di un privato cittadino che aveva deciso di installare sulla falda del tetto un impianto solare composto da 30 pannelli fotovoltaici per la produzione di energia e 8 pannelli termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
In primo momento, la richiesta del cittadino fu negata dalla locale Soprintendenza per i beni paesaggistici ed ambientali che espresse il diniego all’installazione perché non compatibile con il paesaggio circostante. In particolare la Soprintendenza aveva motivato il mancato nulla osta così:
” gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante.”
Dopo il ricorso presentato dal privato cittadino al Tribunale Amministrativo del Veneto, la sentenza è stata immediata: la Soprintendenza non ha fornito motivazioni concrete per giustificare il suo diniego, non ha neanche specificato quali elementi del paesaggio potessero essere compromessi, ne’ quali caratteristiche dell’impianto potessero deturpare il paesaggio.
In più, il tribunale ha concluso che bisogna dare attenzione alla contemporaneità e alla percezione di questo tipo di impianto: un impianto fotovoltaico non può essere sempre visto come un elemento di fastidio, anche se installato in zone vincolate. Un tetto fotovoltaico dovrebbe ispirare evoluzione tecnologica finalizzata all’efficienza energetica e non fastidio.
Parlando di “contemporaneità“, i pannelli fotovoltaici oggi, non sono più percepiti dalla collettività come disturbo visivo ma sono riconosciuti come elemento di evoluzione tecnologica. Con queste premesse risulterà molto più difficile alla sovrintendenza motivare la negazione del nulla osta per l’installazione di moduli fotovoltaici in zone di particolare pregio.
Ad oggi, la sentenza del Tar del Veneto è solo un esempio, sono molti altri i casi di ricorso andati a buon fine.
Pubblicato da Anna De Simone il 27 Ottobre 2014