Imu sui terreni agricoli: quando si paga, quando non si paga e quando si applica l’imu ridotta sui terreni agricoli, sui fabbricati e sui terreni edificabili.
La Legge di Stabilità 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Supplemento Ordinario n. 70, introduce diverse novità su quella che sono i pagamenti delle imposte Tasi e IMU sui terreni agricoli. Non mancano novità per gli immobili. In questa pagina vediamo in dettaglio quando va pagata l’imu, quando non si paga e quando si applica il regime ridotto.
Imu terreni agricoli, quando non si paga: requisiti
In questo paragrafo elencheremo tutti i casi in cui non dovrà essere pagata l’IMU, infatti non tutti i terreni agricoli sono esenti dal pagamento di questa imposta. L’esenzione dell’imu è valida:
- sui terreni agricoli posti nei Comuni montali o collinari specificati nella Circolare n. 9 del 14/6/93.
- Sui terreni agricoli posti nelle isole minori e sui terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Sui terreni agricoli posti nei Comuni non montani ma solo se intestati ad agricoltori professionali come coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali) che possiedono e conducono il fondo.
- Su fabbricati rurali strumentali come stalle, depositi di attrezzi…
- Sulle abitazioni principali.
- Sui terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti all’Inps.
Imu e terreni che ospitano impianti fotovoltaici
L’imu sui terreni agricoli non va pagata sugli impianti e macchinari produttivi ancorati come i cosiddetti imbullonati; vale a dire che in caso di impianto fotovoltaico non totalmente integrato con l’edificio, l’area non dovrà essere conteggiata per il calcolo dovuto.
Come agire?
Entro il 15 giugno bisognerà presentare all’Agenzia delle entrate una variazione per far togliere dall’importo della rendita catastale del fabbricato, gli imbullonati (zona occupata da impianto fotovoltaico) e diminuire così la base imponibile su cui vanno calcolate le imposte come la TASI o imposte sugli immobili in caso si tratti di fabbricati rurali strumentali.
Immobili rurali – Imu e tasi, novità 2016
Non importa se l’immobile è qualificato come rurale o non rurale, se si tratta dell’abitazione principale non si andrà a pagare la tasi.
Quando va pagata l’IMU
L’esenzione IMU non si applica dove non si evincono i requisiti elencati in precedenza, cioè laddove è previsto dal regolamento comunale quindi sulle seconde case oppure selle abitazione locate (date in affitto) o sugli altri tipi di fabbricati se non qualificati come rurali strumentali. L’imu va versata anche sui terreni edificabili che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti all’Inps.
L’Imu va pagata sui terreni agricoli in pianura non posseduti e condotti da agricoltori iscritti all’Inps oppure posseduti da agricoltori iscritti all’inps ma dati in affitto.
Imu ridotta, requisiti e quando si applica
L’imu viene scontata (ridotta) del 50% quando la seconda casa è stata concessa in comodato d’uso a figli o a genitori che impiegano l’immobile come abitazione principale. I requisiti per ottenere l’imu ridotta sono:
- il contratto di comodato d’uso deve essere registrato.
- Il comodante deve possedere un solo immobile sul territorio nazionale (oltre alla sua abitazione principale nello stesso Comune). Quindi l’Imu ridotta si applica sulla seconda casa a patto che la prima casa sia l’abitazione principale del comodante.
- Il comodante deve risiedere e dimorare anello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Quindi la prima e la seconda casa devono essere gestite nella stessa amministrazione comunale.
- L’imu ridotta si applica anche quando il comodante possiede altri immobili a uso non abitativo come fabbricati strumentali, terreni agricoli…
Cosa fare per ottenere l’imu ridotta?
Il proprietario della casa, per usufruire dell’agevolazione sull’IMU deve presentare al Comune la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti elencati