Quando di impatto acustico si arriva a parlare in tribunale vuol dire che qualcosa è andato storto nella progettazione-realizzazione dell’edificio, oppure che qualcosa è cambiato in peggio nella qualità acustica dei dintorni (o forse non è cambiato niente e di certe cose dovevamo accorgerci prima).
Ma si può evitare di trovarsi davanti al giudice per questioni di inquinamento acustico dopo aver comprato casa? Sicuramente sì, stando attenti a tutto e dedicando la dovuta attenzione ad alcuni ‘fattori sentinella’.
Prima di dare dei consigli, va detto che il problema è serio perché, quale che sia la causa, la vicinanza di immobili a fonti di rumore dal forte impatto acustico, o l’eccessiva rumorosità interna dell’edificio, hanno effetti negativi sulla salute delle persone. Le conseguenze sono: insonnia, riduzione della concentrazione, difficoltà della comunicazione e anche problemi cardiocircolatori.
Quanto basta per andare in tribunale, e in effetti le vertenze giudiziarie in materia di disturbo da rumore nelle abitazioni sono numerose in Italia. Chi è disturbato dal rumore fa causa contro il ‘disturbatore’ o conto il costruttore dell’edificio allo scopo di far cessare il rumore e di avere il risarcimento dei danni subiti: biologico, morale, esistenziale, da stress ecc.
Nelle cause giudiziarie sulle immissioni da rumore, la materia del contendere riguarda normalmente tre punti:
- stabilire se vi è realmente immissione di rumore (art. 844 del codice civile) eccedente il limite giurisprudenziale della ‘normale tollerabilità’ di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo;
- stabilire se l’isolamento acustico degli elementi strutturali dell’edificio e il rumore prodotto dagli impianti condominiali sono realmente insufficienti secondo i criteri della ‘buona tecnica’;
- stabilire, nel caso vi sia realmente rumore eccedente il tollerabile o scarsa qualità acustica dell’edificio, quale sia la svalutazione subita dall’immobile (quando di parla di case: più rumore = meno soldi).
A stabilire chi ha ragione e chi ha torto è il giudice civile, sulla base delle argomentazioni delle parti e normalmente di una perizia eseguita da un tecnico nominato d’ufficio. I tempi sono lunghi, lo stress è tanto, ci sono costi da sostenere. Come evitare tutto questo?
C’è uno slogan coniato dal cavalier Giovanni Gabetti, fondatore dell’omonima immobiliare, che sembra perfetto: prima di acquistare casa, ascoltala. Non tutti quando comprano casa valutano pienamente che l’appartamento sovrastante un bar o una discoteca può essere deprezzato dal rumore provocato dagli avventori. Ancora meno si preoccupano se ci sono dei vicini rumorosi, se gli impianti idraulici sono rumorosi o semplicemente fuori colonna o se l’appartamento sovrastante ha un pavimento senza isolamento al calpestio (Dpcm 5.12.1997).
I fattori acustici da tenere in considerazione per una corretta valutazione immobiliare sono due.
- Caratteristiche acustiche della zona: guardare bene dalla finestra. La valutazione però non va fatta soltanto in base alla zonizzazione acustica comunale, bisogna farla sul campo. In città conta molto l’esposizione su strada piuttosto che su cortile (la differenza può arrivare a 20 dB). I piani alti sono più al riparo dal rumore. Gli appartamenti all’ultimo piano hanno il vantaggio di non avere il problema del calpestio dal piano superiore, ma sono i più esposti ai rumori dei torrini di estrazione dei bagni ciechi e degli impianti di condizionamento. Di notte, l’impatto acustico è quello dei locali pubblici della zona. Quindi: guardate bene dalla finestra e non fate il sopralluogo nei fine settimana (molte attività sono ferme e di solito si ha un impatto acustico è più basso).
- Caratteristiche acustiche dell’edificio: fonoisolamento e rumorosità degli impianti. Così come per ridurre l’impatto acustico del traffico servono i doppi vetri, anche tra due appartamenti il muro di separazione deve essere doppio e (soprattutto se si tratta di camere da letto) e prevedere una barriera fonoisolante. Tutti gli appartamenti sono esposti in ugual misura al rischio di maleducazione del vicino, attiguo o al piano di sotto o di sopra: vociare, urla, litigi, Tv, musica, animali, calpestio ecc. Per evitare il rumore di calpestio dall’appartamento sovrastante, occorre che al momento della costruzione o della ristrutturazione sia stato previsto un ‘pavimento galleggiante’ costituito da un massetto poggiante su un materiale resilienti, per esempio sughero. Tutti gli impianti tecnologici condominiali (centrali termiche, autoclavi, torrini, cancelli oleodinamici…) devono essere opportunamente insonorizzati. Quando si acquista casa è giusto chiedere la documentazione relativa all’immobile che attesta il rispetto dei requisiti acustici passivi (Dpcm 5.12.1997), ma soprattutto bisogna verificare di persona. Se l’immobile è nuovo e il venditore nicchia, meglio lasciar perdere l’acquisto. Il maggior costo di costruzione necessario per una buona qualità acustica dell’edificio – sia per l’isolamento acustico delle strutture murarie sia per il rumore degli impianti condominiali – è piccolo se confrontato al costo totale, e ancora più piccolo in confronto ai possibili ‘danni da rumore’. Nel caso di immobili datati e sprovvisti di fonoisolamento, si può chiedere o provvedere da soli a degli interventi che però saranno solo palliativi.