Fotovoltaico agricolo e tassazione

fotovoltaico agricolo tassazione

Quando si parla di fotovoltaico agricolo e tassazione, l’Agenzia delle Entrate ha preferito fare un po’ di chiarezza con la risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015 che punta la lente d’ingrandimento sulla produzione di energia fotovoltaica come attività connessa a quella Agricola.

I dubbi di un agricoltore che si accinge a installare un impianto fotovoltaico in prossimità del suo terreno agricolo sono svariati, primo tra tutti: come si calcola la tassazione sull’energia fotovoltaica prodotta da un impianto situato in una zona agricola?

Stando all’Agenzia delle Entrate, la tassazione sul fotovoltaico agricolo dipende dalla potenza dell’impianto e dalla sua connessione con l’attività agricola.

La Risoluzione 86/E del 15 ottobre 2015 chiarisce anche la possibilità di usufruire del credito catastale, cioè di determinare il reddito in misura pari al reddito agrario applicando un coefficiente del 25% ai corrispettivi. In alternativa a questa possibilità bisogna utilizzare le regole ordinarie per la determinazione del reddito d’impresa.

Quale di queste due soluzione applicare?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale. In altre parole, il reddito potrà essere determinato dalle attività agricole in misura pari al reddito agrario.

 

Questa soluzione può essere adottata da tutte le società che nella ragione o nella denominazione sociale contengono l’indicazione “società agricola” e se la tipologia prevede l’esercizio esclusivo di attività agricole. L’esercizio esclusivo delle attività agricole permane anche se tra le attività connesse all’agricoltura figura la produzione di energia fotovoltaica e la distribuzione nella rete elettrica o altre attività connesse (agriturismo).

Produzione di energia da impianto fotovoltaico agricolo come attività connessa

La produzione di energia pulita mediante un impianto fotovoltaico agricolo è definita attività connessa atipica, perché si tratta di un’attività che non necessita di prodotti derivati dalla coltivazione del fondo. L’unico collegamento, richiesto anche dalla Circolare 32/E del 2009, sta nel fatto che i terreni su cui è installato l’impianto fotovoltaico agricolo debbano essere di proprietà dell’imprenditore agricolo o comunque condotti e a disponibilità della società agricola.

Il Ministero per le politiche agricole e forestali ha chiarito che la produzione di energia pulita da un impianto fotovoltaico agricolo è sempre considerata attività connessa nei primi 200 kW di potenza nominale complessiva.

Oltre ai primi 200 kW, la produzione di energia derivata da un impianto fotovoltaico agricolo può essere considerata attività connessa quando:

  • l’energia pulita deriva da impianti fotovoltaici con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati alle strutture aziendali esistenti. Per esempio: tetto fotovoltaico, tegole fotovoltaiche di capanni, coperture fotovoltaiche….
  • Il volume d’affari dettato dall’attività agricola (quindi esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d’affari derivato dall’immissione della rete dell’energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW. Il calcolo si fa senza considerare gli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica.
  • E’ considerata attività connessa entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola (escluse attività connesse).

Solo in queste circostanze la tassazione sul fotovoltaico agricolo potrà essere su base catastale. Quando non si verificano le suddette condizioni, la tassazione è stimata seguendo le regole ordinarie sui calcoli sul reddito d’impresa. Le regole sulla tassazione del fotovoltaico agricolo appena indicate, scatteranno dal 2016. Per il 2015 si potrà ancora applicare il regime forfettario.

Pubblicato da Anna De Simone il 19 Ottobre 2015