Edilizia, fonti rinnovabili obbligatorie negli edifici
Dal 31 maggio 2012 le abitazioni di nuova costruzione e gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia rilevante, dovranno disporre di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. A stabilirlo è il Dlgs n. 28/2011, decreto rinnovabili entrato in vigore il 29 marzo 2011, con la direttiva europea 2009/28/CE sull’efficienza energetica degli edifici.
La norma stabilisce che gli edifici a obbligo debbano prevedere l’uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento. Come riportato dall’articolo 11 e dall’Allegato 3, gli edifici in esame, hanno l’obbligo di provvedere alla copertura con fonti energetiche rinnovabili. Copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria.
Per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
- il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Incremento del 10% su tutte le percentuali per interventi riguardanti edifici pubblici. Oltre agli edifici nuovi, l’obbligo, vale anche per gli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1.000 m2 soggetti a ristrutturazione e per gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione.
Le imprese che assolvono agli obblighi del decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili limitatamente alla quota eccedente, necessaria per il rispetto degli obblighi.
Fonti rinnovabili negli edifici. Le esenzioni
Nel caso di rete di teleriscaldamento che copre l’intero fabbisogno di calore per riscaldamento e fornitura di acqua calda sanitaria gli obblighi vengono inapplicati. Se viene riscontrata un’alterazione incompatibile con i caratteri storici e artistici degli edifici, la norma non si applica.
Le inosservanze avranno come conseguenza il mancato rilascio della licenza edilizia.
Pubblicato da Anna De Simone il 10 Luglio 2012