Ecocidio: definizione ed esempi

ecocidio

Ecocidio: definizione ed esempi” è il nuovo articolo frutto della collaborazione tra la Sezione Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement – Agorà Scienza – e dal Green Office UniToGO dell’Università di Torino con la IdeeGreen S.r.l. Società Benefit.

L’articolo riprende i testi del prof. Matteo Fermeglia pubblicati nell’opera “Lessico e Nuvole: le parole del cambiamento climatico”, la seconda edizione della guida linguistica e scientifica per orientarsi nelle più urgenti questioni relative al riscaldamento globale, curata dalla Sezione e dal Green Office.

La versione gratuita di Lessico e Nuvole, sotto forma di file in formato .pdf, è scaricabile dalla piattaforma zenodo.org.

La versione cartacea è acquistabile online sulle seguenti piattaforme di distribuzione:

– youcanprint.it

– Amazon

– Mondadori (anche con Carta del Docente e 18app)

– IBS

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Tutto il ricavato delle versioni a pagamento sarà utilizzato dall’Università di Torino per finanziare progetti di ricerca e di public engagement sui temi dei cambiamenti climatici e della sostenibilità.

Definizione di Ecocidio

La definizione di ecocidio incapsula una condotta di caratte­re criminoso, diretta a ledere l’integrità di uno o più ecosistemi terrestri; e dunque atta ad attentare, come sua conseguenza in­diretta, alla stessa umanità. Tale nozione ricomprende, nello spe­cifico, le lesioni agli ecosistemi terrestri e marini nelle sue com­ponenti biotiche e abiotiche, nonché – secondo la concezione di elaborazione più recente – ogni alterazione agli equilibri climatici terrestri. In un’accezione abbracciata più di recente, tuttavia mi­noritaria, la definizione di ecocidio come macro-lesione sull’equi­librio ecologico terrestre includerebbe anche le lesioni di natu­ra culturale, psicologica ed emotiva, in particolar modo laddove la lesione insista su un ecosistema caratterizzato da forti legami con le comunità locali come, ad esempio, nel caso delle popo­lazioni indigene dell’Amazzonia o quelle aborigene australiane.

L’ecocidio inteso come eradicazione della natura perpetrata dall’es­sere umano trova la sua prima concettualizzazione nelle poesie dell’eco-martire nigeriana Ken Saro-Wiwa, che ne fa espressa menzione nelle sue poesie “ecocide” e “omnicide” come mezzo di denuncia per i danni ambientali su larga scala perpetrati nel suo paese come conseguenza dello sfruttamento per le attività estrat­tive (principalmente di idrocarburi). Inoltre, il termine “ecocide” è stato originariamente associato all’uso di armi chimiche e della conseguente distruzione ambientale su larga scala nell’ambito del conflitto in Vietnam da parte dell’esercito Americano.

Ecocidio a livello giuridico

A livello giuridico, il termine “ecocide” compare per la prima volta negli anni Settanta del secolo scorso, nell’ambito della Conferenza sulla guerra e la responsabilità nazionale a Washington (1970). Da allora, principal­mente attraverso la spinta del mondo ac­cademico e della società civile, l’ecocidio ha acquisito una dimensione giuridica definita nell’ambito del diritto penale internazionale. Sotto questo profilo, lo Statuto di Roma (1998), che istituisce e regola il funzionamen­to della Corte Penale Internazionale (con sede all’Aja), riconosce quattro categorie di crimini contro la pace: 1) il genocidio; 2) i crimini con­tro l’umanità; 3) i crimini di guerra; 4) i crimini di aggressione.

I recenti sforzi per il riconoscimento dell’ecocidio quale crimine internaziona­le mirano, in particolare, a riconoscere l’e­cocidio come categoria a sé stante, nell’am­bito dei crimini internazionali contro la pace.

Dignità giuridica autonoma alla figura dell’Ecocidio

La campagna per il riconoscimento di digni­tà giuridica autonoma alla figura dell’ecoci­dio è, a oggi, da ricondurre principalmente, come detto, a elaborazioni intellettuali e mo­vimentazioni dal basso. Sotto questo profilo, di particolare importanza è il movimento di Pauline Hèlene “Polly” Higgins, avvocatessa e ambientalista britannica. Nel 2010, Hig­gins si è fatta promotrice di una proposta di legge internazionale sull’ecocidio, presentata all’attenzione della Commissione del diritto internazionale (International Law Commission, ILC), organo consultivo ancillare alle Nazioni Unite, rivolto allo sviluppo e codificazione del diritto internazionale. In sostanza, la propo­sta mirava a definire l’ecocidio come qualsi­asi lesione dell’ecosistema dovuta ad azione umana o altre cause, verificatasi nell’ambito di un determinato territorio, la cui estensione tale da pregiudicare severamente il godimen­to di quel territorio da parte dei suoi abitanti.

Secondo la proposta di Higgins, inoltre, la re­sponsabilità per ecocidio si dovrebbe applica­re tanto agli stati quanto a soggetti privati (in particolare, grandi industrie), mediante la co­stituzione di un più generale dovere di prote­zione (duty of care) rispetto al verificarsi di catastrofi ambientali su larga scala. Tale dove­re, pertanto, da un lato obbligherebbe i go­verni e gli operatori economici a prevenire e limitare il verificarsi di detti danni; dall’al­tro, imporrebbe ai medesimi di fornire ade­guato sostegno a zone del Pianeta in cui tali danni sono maggiormente suscettibili di ve­rificarsi, poiché maggiormente sensibili a fe­nomeni come l’innalzamento del mare ed eventi metereologici estremi (ad es., inonda­zioni, incendi su larga scala, ecc.).

A oggi la proposta di Polly Higgins giace nei cassetti dell’ILC e l’auspicata riforma dello Statuto di Roma sembra lontana dal concre­tizzarsi. Nel 2016, tuttavia, la Corte Penale In­ternazionale ha annunciato la volontà di attri­buire priorità anche ai crimini che portano alla “distruzione dell’ambiente”, allo “sfruttamento delle risorse naturali” e alla “espropriazione illegale” della terra. Secondo la dichiarazione della Corte, particolare attenzione sarebbe da attribuire in questo senso ai casi di land-grab­bing (accaparramento delle terre) su vasta sca­la.

A ogni modo, permane a oggi la mancanza di un riconoscimento dell’ecocidio come crimine internazionale sotto la giurisdizione della Cor­te Penale Internazionale, mentre nel mondo almeno dieci nazioni (per lo più paesi del Mar Caspio, oltre alla Russia e al Vietnam), ricono­scono l’ecocidio come un crimine secondo le proprie legislazioni penali domestiche.

prof. Matteo Fermeglia, Centre for Government and Law (CORe), Faculty of Law– Hasselt University

 

Bibliografia

– Latini Gianni, Bagliani Marco, & Orusa Tommaso. (2020). Lessico e nuvole: le parole del cambiamento climatico – II ed., Università di Torino. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4276945

– Fronza E., “L’ecocidio. Alcune riflessioni a margine della proposta di introduzione di un nuovo crimine internazionale”, in: Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, Bononia University Press, 2016, pp. 797 – 814

– Higgins P., Short D., South N., “Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide”, 2013 59 Crime, Law and Social Change, 251-266

– Higgins P., “Eradicating Ecocide”, Shepheard-Walwyn Publishers, Londra, 2011

– Neyret L., “Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement”, Bruylant, Parigi, 2015.