Ecocidio: definizione ed esempi
“Ecocidio: definizione ed esempi” è il nuovo articolo frutto della collaborazione tra la Sezione Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement – Agorà Scienza – e dal Green Office UniToGO dell’Università di Torino con la IdeeGreen S.r.l. Società Benefit.
L’articolo riprende i testi del prof. Matteo Fermeglia pubblicati nell’opera “Lessico e Nuvole: le parole del cambiamento climatico”, la seconda edizione della guida linguistica e scientifica per orientarsi nelle più urgenti questioni relative al riscaldamento globale, curata dalla Sezione e dal Green Office.
La versione gratuita di Lessico e Nuvole, sotto forma di file in formato .pdf, è scaricabile dalla piattaforma zenodo.org.
La versione cartacea è acquistabile online sulle seguenti piattaforme di distribuzione:
– Amazon
– Mondadori (anche con Carta del Docente e 18app)
– IBS
– Libreria Universitaria (anche con Carta del Docente e 18app)
Tutto il ricavato delle versioni a pagamento sarà utilizzato dall’Università di Torino per finanziare progetti di ricerca e di public engagement sui temi dei cambiamenti climatici e della sostenibilità.
Definizione di Ecocidio
La definizione di ecocidio incapsula una condotta di carattere criminoso, diretta a ledere l’integrità di uno o più ecosistemi terrestri; e dunque atta ad attentare, come sua conseguenza indiretta, alla stessa umanità. Tale nozione ricomprende, nello specifico, le lesioni agli ecosistemi terrestri e marini nelle sue componenti biotiche e abiotiche, nonché – secondo la concezione di elaborazione più recente – ogni alterazione agli equilibri climatici terrestri. In un’accezione abbracciata più di recente, tuttavia minoritaria, la definizione di ecocidio come macro-lesione sull’equilibrio ecologico terrestre includerebbe anche le lesioni di natura culturale, psicologica ed emotiva, in particolar modo laddove la lesione insista su un ecosistema caratterizzato da forti legami con le comunità locali come, ad esempio, nel caso delle popolazioni indigene dell’Amazzonia o quelle aborigene australiane.
L’ecocidio inteso come eradicazione della natura perpetrata dall’essere umano trova la sua prima concettualizzazione nelle poesie dell’eco-martire nigeriana Ken Saro-Wiwa, che ne fa espressa menzione nelle sue poesie “ecocide” e “omnicide” come mezzo di denuncia per i danni ambientali su larga scala perpetrati nel suo paese come conseguenza dello sfruttamento per le attività estrattive (principalmente di idrocarburi). Inoltre, il termine “ecocide” è stato originariamente associato all’uso di armi chimiche e della conseguente distruzione ambientale su larga scala nell’ambito del conflitto in Vietnam da parte dell’esercito Americano.
Ecocidio a livello giuridico
A livello giuridico, il termine “ecocide” compare per la prima volta negli anni Settanta del secolo scorso, nell’ambito della Conferenza sulla guerra e la responsabilità nazionale a Washington (1970). Da allora, principalmente attraverso la spinta del mondo accademico e della società civile, l’ecocidio ha acquisito una dimensione giuridica definita nell’ambito del diritto penale internazionale. Sotto questo profilo, lo Statuto di Roma (1998), che istituisce e regola il funzionamento della Corte Penale Internazionale (con sede all’Aja), riconosce quattro categorie di crimini contro la pace: 1) il genocidio; 2) i crimini contro l’umanità; 3) i crimini di guerra; 4) i crimini di aggressione.
I recenti sforzi per il riconoscimento dell’ecocidio quale crimine internazionale mirano, in particolare, a riconoscere l’ecocidio come categoria a sé stante, nell’ambito dei crimini internazionali contro la pace.
Dignità giuridica autonoma alla figura dell’Ecocidio
La campagna per il riconoscimento di dignità giuridica autonoma alla figura dell’ecocidio è, a oggi, da ricondurre principalmente, come detto, a elaborazioni intellettuali e movimentazioni dal basso. Sotto questo profilo, di particolare importanza è il movimento di Pauline Hèlene “Polly” Higgins, avvocatessa e ambientalista britannica. Nel 2010, Higgins si è fatta promotrice di una proposta di legge internazionale sull’ecocidio, presentata all’attenzione della Commissione del diritto internazionale (International Law Commission, ILC), organo consultivo ancillare alle Nazioni Unite, rivolto allo sviluppo e codificazione del diritto internazionale. In sostanza, la proposta mirava a definire l’ecocidio come qualsiasi lesione dell’ecosistema dovuta ad azione umana o altre cause, verificatasi nell’ambito di un determinato territorio, la cui estensione tale da pregiudicare severamente il godimento di quel territorio da parte dei suoi abitanti.
Secondo la proposta di Higgins, inoltre, la responsabilità per ecocidio si dovrebbe applicare tanto agli stati quanto a soggetti privati (in particolare, grandi industrie), mediante la costituzione di un più generale dovere di protezione (duty of care) rispetto al verificarsi di catastrofi ambientali su larga scala. Tale dovere, pertanto, da un lato obbligherebbe i governi e gli operatori economici a prevenire e limitare il verificarsi di detti danni; dall’altro, imporrebbe ai medesimi di fornire adeguato sostegno a zone del Pianeta in cui tali danni sono maggiormente suscettibili di verificarsi, poiché maggiormente sensibili a fenomeni come l’innalzamento del mare ed eventi metereologici estremi (ad es., inondazioni, incendi su larga scala, ecc.).
A oggi la proposta di Polly Higgins giace nei cassetti dell’ILC e l’auspicata riforma dello Statuto di Roma sembra lontana dal concretizzarsi. Nel 2016, tuttavia, la Corte Penale Internazionale ha annunciato la volontà di attribuire priorità anche ai crimini che portano alla “distruzione dell’ambiente”, allo “sfruttamento delle risorse naturali” e alla “espropriazione illegale” della terra. Secondo la dichiarazione della Corte, particolare attenzione sarebbe da attribuire in questo senso ai casi di land-grabbing (accaparramento delle terre) su vasta scala.
A ogni modo, permane a oggi la mancanza di un riconoscimento dell’ecocidio come crimine internazionale sotto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, mentre nel mondo almeno dieci nazioni (per lo più paesi del Mar Caspio, oltre alla Russia e al Vietnam), riconoscono l’ecocidio come un crimine secondo le proprie legislazioni penali domestiche.
prof. Matteo Fermeglia, Centre for Government and Law (CORe), Faculty of Law– Hasselt University
Bibliografia
– Latini Gianni, Bagliani Marco, & Orusa Tommaso. (2020). Lessico e nuvole: le parole del cambiamento climatico – II ed., Università di Torino. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4276945
– Fronza E., “L’ecocidio. Alcune riflessioni a margine della proposta di introduzione di un nuovo crimine internazionale”, in: Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, Bononia University Press, 2016, pp. 797 – 814
– Higgins P., Short D., South N., “Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide”, 2013 59 Crime, Law and Social Change, 251-266
– Higgins P., “Eradicating Ecocide”, Shepheard-Walwyn Publishers, Londra, 2011
– Neyret L., “Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement”, Bruylant, Parigi, 2015.