Ecco i chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico. In una circolare datata maggio 2015 iniziano finalmente le spiegazioni per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n.ro 102, quello che impone l’obbligo di diagnosi energetica per alcune tipologie di aziende.
Il 5 dicembre 2015 scade infatti il termine entro il quale grandi imprese e imprese energivore devono eseguire la diagnosi energetica, ma in assenza dei documenti esplicativi non si è potuto fare molto.
Il documento pubblicato dal MISE, di cui qui sotto tracciamo una sintesi, recepisce i contributi dell’ENEA ed è stato oggetto di confronto con le principali associazioni del settore. Lo stesso MISE fa presente che potranno esserci aggiornamenti al fine di fornire ulteriori chiarimenti ai quesiti che potranno emergere nel corso di attuazione dell’art. 8 del Dl 102/2014.
D. Quando un’impresa è qualificabile ‘grande’ ai fini dell’applicazione dell’obbligo di diagnosi energetica?
R. La ‘grande impresa’ è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero inferior a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Le norme di riferimento sono la Raccomandazione 2003/361/CE e il dm 18 aprile 2015 che la recepisce.
D. Quando l’impresa è qualificabile come impresa a forte consumo di energia?
R. Le imprese a forte consume di energia (o energivore) soggette all’obbligo della diagnosi energetica sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.
D. Esistono casi di esenzione dall’obbligo di diagnosi energetica?
È esonerata dall’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica l’impresa energivora nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria tipo EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001 a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con il dl 102/2014.
D. L’obbligo della diagnosi energetica si applica alle amministrazioni pubbliche?
R. No, l’obbligo non si applica alle amministrazioni pubbliche. La ricognizione delle pa è operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n.ro 196.
D. Oggetto dell’obbligo di diagnosi energetica è il sito produttivo, ma cosa si intende con questa definizione?
R. Per sito produttivo si intende una località geograficamente definitain cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.
D. Le imprese multisito soggette all’obbligo, su quali e quanti siti devono effettuare la diagnosi?
R. Le imprese multisito soggette all’obbligo devono effettuare la diagnosi energetica su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale nell’impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.
D. Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica nelle imprese?
R. Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all’articolo 8, comma 1 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. Dopo tale data, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DL 102/2014. Con riferimento al solo schema volontario EMAS, l’organismo preposto all’esecuzione delle diagnosi energetiche è ISPRA.
D. Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell’adempimento dell’obbligo?
R. La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4. La diagnosi energetica si completa con l’individuazione di un percorso virtuoso, in termini di interventi di efficienza energetica, tale da ridurre i fabbisogni energetici.
D. Ai fini del primo adempimento dell’obbligo di diagnosi energetica, quale periodo bisogna considerare per la valutazione dei consumi energetici?
R. Per la valutazione dei consume energetici si considera l’anno solare precedente all’anno n-esimo, in cui il soggetto risulta obbligato.
D. Quali sono le tempistiche per l’esecuzione delle diagnosi energetiche?
R. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015.
D. Entro quando devono essere presentate le diagnosi successive alla prima
R. Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l’intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma.
D. Chi è il soggetto responsabile della trasmissione dei dati?
R. Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi energetiche è il legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo.
D. La diagnosi eseguita nell’ambito del sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o ENI ISO 14001 deve essere comunicata all’ENEA?
R. L’impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria è comunque tenuta a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi energetica condotta nell’ambito del sistema di gestione. Limitatamente al solo sistema EMAS, la comunicazione deve essere fatta anche all’ISPRA.
D. Quali sanzioni si applicano agli inadempienti?
R. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi energetica non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi, che deve essere comunque comunicata all’ENEA.