Quale iter deve seguire un’azienda prima di ottenere la certificazione biologica? Vi sono normative rigide che regolano tale certificazione bio, sono previsti controlli sull’intera filiera di produzione, il consumatore ha meno garanzie quando il prodotto biologico è importanto dall’estero.
Qualsiasi azienda che voglia intraprendere un’attività di preparazione, commercializzazione e importazione di prodotti agricoli biologici è ben consapevole del fatto che deve sottoporsi a un rigido processo di verifica al quale deve risultare assolutamente conforme. L’esistenza di un regolamento europeo sull’agricoltura biologica, determinano il rilascio del logo biologico e il corrispondente sistema di etichettatura.
In primis, è necessario un periodo di conversione della durata di un minimo di due anni prima di poter iniziare a produrre prodotti agricoli che possano essere commercializzati come biologici. In ogni momento, ogni operatore di settore (agricoltore, trasformatore e distributore) può essere soggetto a ispezioni da parte degli organismi di controllo almeno una volta all’anno.
In Italia, in particolare ricordiamo l’esistenza di FederBio, cioè una federazione di organizzazioni di operatori di tutta la filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica di rilevanza nazionale, strutturata in ‘sezioni soci’, suddivise per tematiche e professionalità. FederBio è inoltre socia di IFOAM, membro dell’EOCC, l’Organizzazione Europea degli Enti di Certificazione autorizzati di settore, e socia di ACCREDIA, l’Ente Italiano per l’Accreditamento degli Organismi di Controllo.
Come certificare i prodotti biologici: il protocollo ufficiale del gruppo “Politiche Agricole Alimentari e Forestali“.
– compilare la notifica di attività con metodo biologico e inviarla per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Organismo di controllo e ai competenti Uffici regionali. Non è prevista la consegna a mano e, nel caso di aziende importatrici, la notifica dovrà essere inoltrata direttamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
– a seguito della notifica, l’Organismo di controllo potrà effettuare sopralluoghi ai fini di controlli ispettivi presso l’azienda produttrice. Durante i controlli di ispezione sarà verificata la conformità dei siti produttivi a quanto previsto dal Regolamento CE 2092/91.
– In base ai risultati ottenuti e riscontrati mediente le ispiezioni, sarà redatto un documento denominato “Relazione di Ispezione Fase di Avvio”, tale documento contiene tutte le informazioni necessarie alla Commissione di Certificazione per esprimere il giudizio di idoneità;
– la Commissione di Certificazione decide sull’ammissione o meno dell’azienda nel sistema di controllo;
– le aziende idonee entrano a far parte dell’elenco delle aziende controllate. In termini pratici, le aziende saranno visitate più volte all’anno per controllare e analizzare il grado di mantenimento delle condizioni di idoneità e la completa applicazione delle norme previste nel regolamente CE 2092/91. A regolare le visite sarà il Piano Preventivo dei Controlli Annuali (PPCA) redatto dal Responsabile Attività di Controllo;
– l’azienda riceverà tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua adesione al sistema di produzione biologica, nello specifico si tratta di “dichiarazione di assoggettamento”, “dichiarazione di conformità”, “certificazione di lotto prodotto” e la classica “autorizzazione alla stampa di etichette.”
L’etichetta biologica ovviamente non può essere utilizzata in alcun caso per i prodotti che contengono Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Inoltre, non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, a eccezione dei medicinali veterinari. Sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico.
Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e le piante e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati ottenuti: senza l’impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.
Tutti i prodotti con etichetta biologica devono riportare il nome dell’ultimo operatore che ha maneggiato il prodotto, per esempio il produttore, l’addetto alla trasformazione o il venditore, e il nome o il codice dell’organismo di controllo; a questi dati, si vanno ad aggiungere il logo biologico europeo e quello nazionale, che integrano così l’etichettatura dei cibi e delle bevande biologiche a favore dei consumatori, i quali, in questo modo, possono star certi che si tratta di un prodotto biologico.
Per la certificazione delle produzioni come “Prodotto da agricoltura biologica“, l’azienda agricola deve aver rispettato le norme dell’agricoltura biologica per un periodo, definito “di conversione all’agricoltura biologica”, di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale del computo di tale periodo è quella di notifica.
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