Attestato di Prestazione Energetica: chi e come
Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che ha sostituito a partire dal 6 giugno 2013 il precedente Attestato di Certificazione Energetica (ACE). L’APE ha una validità di 10 anni ma va rinnovato e aggiornato nel caso di interventi di ristrutturazione o riqualificazione che modificano la classe energetica dell’edificio. Quest’ultima si calcola ancora con i criteri del Decreto Legge 192 del 2005.
OBBLIGATI Attestato di Prestazione Energetica. Il Decreto Legge 4 giugno 2013 ha stabilito che – da quando entrano in vigore i contenuti e le procedure di calcolo – l’APE diventa obbligatorio per: 1) gli edifici di nuova realizzazione; 2) gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti; 3) gli edifici o le unità immobiliari soggetti a vendita, 4) gli edifici e le unità immobiliari posti in locazione.
Guardando ai numeri, il nuovo Attestato di Prestazione Energetica muoverà un bel mercato visto che gli edifici di nuova realizzazione sono circa 300mila ogni anno (quelli a destinazione residenziale ordinaria) e che nel 2012 in tempo di crisi immobiliare si sono registrate circa 450mila compravendite residenziali (nel periodo 2000-2011 la media è stata di 750mila).
NON OBBLIGATI Attestato di Prestazione Energetica. Il Dl 4 giugno 2013 ha stabilito che sono esclusi dagli obblighi dell’APE: 1) gli edifici con codice dei beni culturali e del paesaggio; 2) gli edifici a destinazione industriale e artigianale se gli ambienti sono riscaldati per le esigenze della produzione o con l’utilizzo di rifiuti energetici derivanti dalla produzione, 3) gli edifici rurali non residenziali che non sono provvisti di impianto di climatizzazione; 4) i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore ai 50 mq; 5) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano e i depositi.
CHI PUO’ RILASCIARE Attestato di Prestazione Energetica? I soggetti certificatori, cioè quelli che possono svolgere attività di certificazione energetica rilasciando l’APE, sono: 1) i tecnici abilitati; 2) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nei settori dell’energia e dell’edilizia; 3) organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni, accreditati presso l’organismo italiano di accreditamento; 4) le società di servizi energetici (ESCo – Energy Service Company).
COSA CAMBIA Attestato di Prestazione Energetica? Rispetto al precedente Attestato di Certificazione Energetica, l’APE è un po’ più ‘completo’ e anche un po’ più ‘complicato’ perché prende in considerazione più parametri: 1) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; 2) la classe energetica; 3) la qualità energetica del fabbricato; 4) le emissioni di CO₂.
Il rilascio di un Attestato di Prestazione Energetica può essere eventualmente semplificato dalla precedente predisposizione di un Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) – non c’è limite alla burocrazia – che è però è facoltativo. La legge stabilisce che un AQE per essere valido deve contenere: 1) l’indicazione dei fabbisogni di energia primaria dell’edificio; 2) la classe di appartenenza dell’edificio con riferimento al sistema di certificazione vigente. L’utilità dell’AQE per il successivo rilascio dell’APE sta nel fatto che l’AQE potrebbe già contenere le indicazioni dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e della classe energetica dell’edificio.
Attenzione, infine: sono previste sanzioni in caso di APE irregolare o mancante.
Pubblicato da Michele Ciceri il 18 Gennaio 2014